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Art. 8


FERIE

 
8.1
Le giornate di licenza ordinaria debbono, di norma, essere fruite entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione.
  In caso di non completa fruizione delle ferie annuali per inderogabili esigenze di sevizio, potrà essere programmata col consenso del lavoratore, la fruizione delle giornate non concesse entro il 30 Giugno dell'anno successivo, pur con l'obbligo, nello stesso anno, di fruire la spettanza di competenza.
  Analoga facoltà è riconosciuta al dipendente, per comprovate esigenze familiari, compatibilmente con le esigenze di servizio.
  Con la retribuzione del mese di Agosto di ciascun anno verrà, nei termini previsti dall'art. 5 C.C.N.L. 23.7.'76, corrisposta l'indennità sostitutiva relativa alle giornate maturate entro il 30 giugno.
 
 
8.2
Norma transitoria per la regolazione delle ferie non fruite alle giornate maturate entro il 31,12.1999.
   
 
Premesso che il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi anche per le ferie non godute allo scadere del 18° mese successivo all'anno di spettanza e che l'INPS, con circolare n. 186 del 7.10.'99, ha imparato disposizioni inderogabili per le contribuzioni attinenti ai residui ferie a tutto il 31.12.'99, le Parti convengono:
   
 
con le retribuzioni del mese di giugno 2001, verrà liquidato il residuo ferie risultante a tutto il 31.12.1999 ed ancora in essere al 31.5.2001;
 
sempre in via transitoria il residuo ferie dell'anno 2000 potrà essere usufruito entro e non oltre il mese di giugno 2002.
   
  In relazione alla normativa di cui sopra, l'A.T.M. S.p.A., si impegna ad adeguare la vigente disciplina aziendale sull'epoca di godimento delle ferie, previo confronto, da avviarsi immediatamente dopo la stipula del presente Accordo.
 

Or.S.A.-ATM-SpA-MILANO
St. MM3 Sondrio - tel-fax 02-4803.3175 tel-fax 02-6707.6174
e-mail: orsatm@libero.it

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