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8.1 |
Le giornate di licenza ordinaria debbono, di norma,
essere fruite entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione. |
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In caso di non completa fruizione delle ferie
annuali per inderogabili esigenze di sevizio, potrà essere
programmata col consenso del lavoratore, la fruizione delle
giornate non concesse entro il 30 Giugno dell'anno successivo,
pur con l'obbligo, nello stesso anno, di fruire la spettanza
di competenza. |
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Analoga facoltà è riconosciuta al
dipendente, per comprovate esigenze familiari, compatibilmente
con le esigenze di servizio. |
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Con la retribuzione del mese di Agosto di ciascun
anno verrà, nei termini previsti dall'art. 5 C.C.N.L.
23.7.'76, corrisposta l'indennità sostitutiva relativa
alle giornate maturate entro il 30 giugno. |
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8.2 |
Norma transitoria per la regolazione delle ferie
non fruite alle giornate maturate entro il 31,12.1999. |
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Premesso che il datore di
lavoro è tenuto al versamento dei contributi anche
per le ferie non godute allo scadere del 18° mese successivo
all'anno di spettanza e che l'INPS, con circolare n. 186 del
7.10.'99, ha imparato disposizioni inderogabili per le contribuzioni
attinenti ai residui ferie a tutto il 31.12.'99, le Parti
convengono: |
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con le retribuzioni del mese di giugno 2001, verrà
liquidato il residuo ferie risultante a tutto il 31.12.1999
ed ancora in essere al 31.5.2001; |
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sempre in via transitoria il residuo ferie dell'anno
2000 potrà essere usufruito entro e non oltre il mese
di giugno 2002. |
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In relazione alla normativa di cui sopra, l'A.T.M.
S.p.A., si impegna ad adeguare la vigente disciplina aziendale
sull'epoca di godimento delle ferie, previo confronto, da avviarsi
immediatamente dopo la stipula del presente Accordo. |
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Or.S.A.-ATM-SpA-MILANO
St.
MM3 Sondrio - tel-fax 02-4803.3175 tel-fax 02-6707.6174
e-mail: orsatm@libero.it
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